Lo Stato e i rapporti con le confessioni religiose non cattoliche

Ecco come sono regolati i rapporti tra lo Stato italiano e le confessioni religiose non cattoliche nel rispetto della libertà in armonia con l’ordinamento giuridico.

A gestire la relazione tra lo Stato italiano e la religione cattolica c’è il famoso Concordato che ne stabilisce i rapporti. Ma come funzione per quanto riguarda le confessioni religiose non cattoliche?

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Simboli di varie religioni – Canva – riscossacristiana.it

A disciplinare costituzionalmente la convivenza con le altre religioni c’è l’articolo 8 della Costituzione italiana che fissa le norme per un reciproco rispetto.

Al comma 1 provvede a tutelare l’aspetto istituzionale della libertà religiosa e sancisce il principio di eguale libertà di tutte le confessioni.

Viene riconosciuta alle confessioni religiose non cattoliche l’autonomia organizzativa che si basa sui singoli e propri statuti. Tutto ciò non deve però andare in contrasto con le norme del sistema giuridico italiano.

Al comma 3 del suddetto articolo viene specificato che i rapporti sono regolati tramite intese con le relative rappresentanze delle confessioni.

In termine tecnico si parla di “riserva di legge rinforzata” per cui non è permessa nessuma modifica o abrogazione o deroga delle stesse leggi se non attreverso leggi ordinarie avviate con una procedura bilaterale di formazione.

Per evitare l’ingerenza dello Stato e garantire una piena autonomia le confessioni religiose devono dotarsi di propri statuti.

Libertà e automonia come principi fondanti

Anche l’articolo 20 della Costituzione si occupa di specificare una tutela per tutte le confessioni religiose. Riporta infatti che “ il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di un’associazione od istituzine non possono essere la causa di speciali limitazioni legislative, né di gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività“.

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Costituzione italiana – Adobestock – riscossacristiana.it

È comunque l’articolo 19 della Costituzione a garantire ad ognuno il diritto di professione di fede in forma sia individuale che associata così come dell’esercizio del culto sia in privato che in pubblico e della propaganda.

Il solo limite che viene posto riguarda “riti contrari al buon costume“. Sono diverse le confessioni religiose che hanno stipulato un’intesa con lo Stato.

Tra esse ci sono le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese; la Chiesa evangelica luterana in Italia; le Assemblee di Dio in Italia; l’Unione delle comunità ebraiche italiane; l’Unione cristiana evangelica battista d’Italia; l’Unione delle Chiese cristiane Avventiste del 7° giorno.

Si ricordano inoltre la Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale; la Chiesa Apostolica in Italia; la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni; l’Unione buddhista italiana; l’Unione induista italiana, Sanatana Dharma Samgha.

Per queste confessioni valgomno perciò le norme stabilite nelle singole intese. Ci sono inoltre confessioni che non hanno stabilito nesuuna intesa.

Il rapporto con loro si basa nella “legge sui culti ammessi” (L.1159/1929) e il regolamento di attuazione (R.D.289/1930).

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Simboli di varie religioni – Canva – riscossacristiana.it

La libertà religiosa è un principio fondamentale che rientra nella democrazia e un valore assoluto che è bene sempre ribadire. Così è stato fatto anche nel forum sulla libertà religiosa che si è tenuto di recente in Parlamento.

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